IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, concernente la revisione dei diritti di sbarco e imbarco delle merci trasportate per via aerea e per via marittima; Considerato che, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge, occorre determinare la misura della tassa erariale sulle merci sbarcate e imbarcate negli aerodromi sui quali comunque si svolga attivita' aerea commerciale; Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Articolo unico La tassa erariale istituita con l'art. 1 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, e' determinata, per tutti gli aerodromi sui quali si svolga attivita' aerea commerciale, nella misura di L. 10 per ogni chilogrammo di peso lordo o frazione di chilogrammo superiore a 500 grammi. In ogni caso la tassa non sara' inferiore a L. 10. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro proponente e' incaricato della esecuzione del presente decreto. Dato a Roma, addi' 13 marzo 1974 LEONE RUMOR - PRETI - COLOMBO - LA MALFA - GIOLITTI Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 aprile 1974 Registro n. 5 Trasporti, foglio n. 271